Ricordiamo
che la cessione del credito è un'operazione finanziara con
l'unico scopo di defiscalizzare gli importi difficilmente esigibili:
Cessione
del credito pro-soluto
LineaCredito
completa il ciclo di assistenza sul credito, con il servizio cessione
dei crediti utile per la defiscalizzazione dei crediti inesigibili.
Ovviamente
il problema della gestione fiscale dei crediti inesigibili si pone
quando ricorrono le seguenti condizioni:
Presenza
di un utile di esercizio risultante dal bilancio annuale
esistenza
di crediti non riscuotibili tra le poste attive di bilancio
Se
ricorrono contemporaneamente queste due condizioni, l'azienda si trova a
dover pagare delle imposte su di un utile di fatto non conseguito.
Tramite
la cessione del credito, che verrà effettuata ad una Finanziaria
iscritta all’Ufficio Italiano Cambi, garantendo tempi ristretti e con
criteri professionali, come legittimato dalla risoluzione ministeriale
13/03/1982 n.9/643, ad un prezzo di acquisto puramente irrisorio, ma
corrispondente al reale valore dello stesso, il creditore si
"spoglia" della titolarità del credito, ottenendo quindi la
possibilità di dedurre fiscalmente l'ammontare di quanto ceduto,
andando a costituire una componente negativa di reddito.
Ipotizziamo
la cessione pro-soluto di crediti inesigibili per €30.000,00 con una
perdita fiscalmente deducibile pari a €29.985,00 (=30.000,00 valore
nominale dei crediti ceduti - €15,00 realizzate).
Prima
dell'operazione l'azienda avrebbe dovuto versare le seguenti imposte:
Ricavi
Costi
Utili
Aliquota
300.000,00
200.000,00
100.000,00
x 37%
=37.000,00
Dopo
l'operazione:
Ricavi
Costi
Utili
Aliquota
270.015,00
200.000,00
70.015,00
x 37%
=25.905,55
Perdita
in bilancio
Ricordiamo,
inoltre, che non necessitano ulteriori operazioni per portare in perdita
in bilancio i propri crediti per quei debitori assoggettati a procedure
concorsuali:
fallimento
concordato
preventivo
liquidazione
coatta amministrativa
amministrazione
straordinaria delle grandi imprese
L'amministrazione
controllata non rientra tra le procedure per le quali è presunta la
perdita in quanto non risulta contemplata dal DPR 42/88.
Per
i crediti di modesto valore, che siano tali in relazione
all'entità del portafoglio dell'azienda (indichiamo come riferimento un
massimo di €2.000,00), la Risoluzione Ministeriale 06/07/1976
n.9/124 ha stabilito che, per la deduzione delle relative perdite,
"possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella
considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le
aziende a non intraprendere azioni legali di recupero che
comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri".
E'
sufficiente, quindi, allegare una documentazione attestante la difficoltà
di recuperare il credito, che, di norma, consiste in:
relazione
negativa di recupero crediti stragiudiziale
informazione
patrimoniale Credit Plus
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